Descrizione
Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.
La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:
- una disposizione testamentaria
- l'iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.
I familiari non possono quindi chiedere la dispersione delle ceneri, ma solo scegliere dove saranno disperse, se il defunto non ha lasciato indicazioni.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.
Approfondimenti
È possibile disperdere ceneri:
- fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
Se i parenti non danno indicazioni, le ceneri saranno disperse all'interno nel cinerario comune 90 giorni dopo la cremazione.
È reato:
- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.